Socio-amministratore di srl e dipendente si può?

Mar 18, 2025

La recentissima ordinanza della Cassazione del 28 febbraio scorso, 5318/2025 (sezione V) torna su una questione molto dibattuta sia nella dottrina sia nella quotidianità operativa: la possibilità che un socio-amministratore di Srl possa essere anche un dipendente della stessa società, e che quest’ultima possa dedurne i compensi.

La duplicazione di ruoli ha una ulteriore ricaduta sulla possibilità che il socio-amministratore sia anche assoggettato alla doppia contribuzione previdenziale, cioè, da un lato, la gestione separata sul compenso percepito e, dall’altro, l’iscrizione alla gestione commercianti o artigiana nel caso in cui la propria attività vada oltre quanto previsto funzionalmente rispetto al ruolo di amministratore.

La Cassazione, nel rinviare la causa al giudice di secondo grado, riafferma alcuni principi:
in tema di imposte sui redditi, c’è incompatibilità assoluta tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e le cariche di presidente del consiglio di amministrazione o amministratore unico della stessa.

In questa ipotesi, non può esserci il vincolo della subordinazione e c’è quindi indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente;
la qualità di socio-amministratore, componente del Cda di una società di capitali, non è incompatibile in assoluto con la qualità di lavoratore dipendente della stessa società, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito di impresa. In questa ipotesi, la compatibilità non va verificata in via puramente formale, ma va accertato in concreto se si verificano queste condizioni: a) vincolo di subordinazione gerarchica; b) sottoposizione del socio-amministratore al potere direttivo e a quello disciplinare; c) svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita.

Il testo della sentenza afferma che l’attività di amministratore non va confusa con quella più generale a favore della società quando si limita «a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso, e di rappresentanza». Viceversa, l’attività svolta come socio è diretta «alla concreta realizzazione dello scopo sociale» dove il distinguo fra le due attività non sempre risulta agevole, con la possibile attrazione di questa seconda attività all’interno di quella svolta come amministratore.

Da una prima lettura si evince che il compenso spettante come amministratore è connesso alla sola attività gestionale e di rappresentanza legale, costituendo un tutt’uno con la pura attività imprenditoriale; perciò, non si estende ad altre attività – anche di lavoro autonomo – che consentano il raggiungimento e il soddisfacimento dell’attività sociale intesa in senso lato.